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Canone Rai in bolletta: cosa fare se non c’è l’addebito?

da Redazione | 28 Gennaio 2021

Nel luglio 2016, il governo italiano ha previsto una rivoluzione per il pagamento e la gestione del canone previsto per il servizio pubblico televisivo. Prima di allora in Italia tantissimi cittadini non pagavano il canone RAI. A partire dal 2016, invece, è stato previsto un meccanismo che obbliga ogni cittadino a versare il canone annuale per le prime case, abbassando la quota a 90 euro. Il meccanismo è basato sulla possibilità di suddividere il canone in 10 rate mensili che vengono sommate, da gennaio ad ottobre, sulle bollette della fornitura elettrica. Ma cosa succede nel caso in cui il canone non venga addebitato? Scopriamo come comportarsi in queste situazioni per evitare problemi.

Quando è obbligatorio pagare il canone Rai

Nel luglio del 2016 è stato avviato un processo di modifica del canone RAI, sia dal punto di vista concettuale, sia per quanto riguarda l’importo e le modalità di pagamento. Secondo la normativa attualmente vigente, sono tenute a pagare il canone RAI tutte le persone in possesso di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno, purché abilitati a ricevere il segnale audiovisivo. Questo principio, enunciato per la prima volta nel 1938 è stato confermato da una serie successiva di sentenze.

Dal 2016, il pagamento del canone è imposto a tutti gli intestatari di un’utenza energetica relativa alla prima casa. Con questa precisazione sono stati sciolti innumerevoli dubbi sulle modalità con cui gestire il pagamento del canone tra affittuario e padrone di casa. La legge prevede che a pagare il canone in bolletta debba essere l’intestatario dell’utenza avente residenza presso la determinata casa, indipendentemente dal fatto che sia inquilino o proprietario. Il pagamento del canone non può essere plurimo in virtù del possesso di più dispositivi di ricezione audiovisiva: il canone RAI deve essere pagato una sola volta per ogni famiglia anagrafica. Allo stesso modo, il pagamento deve essere effettuato una sola volta a prescindere dal numero di abitazioni di cui si dispone, in particolare il pagamento deve avvenire presso l’abitazione in cui si ha residenza anagrafica. Questo vale anche nel caso in cui vi siano più abitazioni intestate a più persone, purché queste ultime facciano parte della stessa famiglia anagrafica. Diverso è il caso di chi non possiede televisori, ma soltanto apparecchi radio: dal 1997, con apposita legge numero 443, non è più in vigore il pagamento del canone per gli apparecchi radiofonici ad uso privato. Lo stesso principio vale per i computer, purché non abilitati a ricevere il segnale audio video. In breve, non c’è obbligo di pagare il canone RAI nel caso in cui all’interno di una residenza non ci siano televisori ed apparecchi capaci di ricevere il segnale. Inoltre, i proprietari dei negozi di rivendita e riparazioni televisivi sono esonerati dal pagamento del canone in quanto gli apparecchi televisivi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale.

Cosa devo fare se ricevo la fattura elettrica senza l’addebito canone Tv

Come evidenziato in precedenza, dal 2016 il canone Rai è stato inserito sull’utenza elettrica: in particolare è pagato con addebito diretto sulla bolletta energetica. Come detto, è previsto che il canone venga spalmato in 10 mensilità, da gennaio a ottobre, per un totale di 90 euro. Questo significa che da gennaio a ottobre ci si ritrova con 9 euro in più al mese su ogni bolletta. Dato che la bolletta di energia elettrica viene inviata agli utenti ogni due mesi, sulle prime 5 bollette dell’anno si trovano 18 euro in più rispetto a quanto dovuto in virtù del consumo effettuato. Qualora ci si accorga che non è stata addebitata la quota prevista per il canone televisivo, bisogna contattare l’azienda fornitrice di energia elettrica. È possibile che l’azienda abbia provveduto a spalmare in maniera differente il pagamento del canone e che la quota non addebitata sia aggiunta nella bolletta successiva. Per contattare l’azienda che si occupa della fornitura elettrica, è sufficiente utilizzare il servizio clienti previsto. Il numero di telefono è generalmente gratuito; in alternativa è possibile utilizzare altri canali di comunicazione quali WhatsApp o l’applicativo previsto sul sito ufficiale con tanto di invio di mail elettronica. Si deve richiedere alla compagnia fornitrice di controllare se il canone è stato addebitato correttamente. Nel caso in cui ci sia stato un disguido, bisognerà provvedere individualmente nel porvi rimedio: sarà necessario utilizzare un classico modello di pagamento F24 per pagare quanto dovuto. Nel modello di pagamento F24 bisognerà inserire i codici tributo previsti per la tassa: TVRI in caso di rinnovo dell’abbonamento e TVNA per un nuovo abbonamento.

Cosa fare se l’addebito del canone nella fattura elettrica non è corretto

Un’altra situazione che potrebbe verificarsi è quella in cui l’addebito del canone sulla fattura elettrica non sia corretto. È possibile valutare l’opportunità di pagare parzialmente quanto previsto dalla fattura, in particolare soltanto la quota di consumo energetico. Questo genere di opportunità deve essere presa in considerazione delle modalità previste da ogni singola compagnia. È possibile conoscere le diverse modalità contattando il servizio assistenza della specifica azienda o visionando il sito ufficiale nella sezione dedicata all’assistenza per clienti. Una volta valutate le modalità per effettuare il pagamento parziale bisognerà indicare nella causale di versamento l’imputazione del pagamento, in questo caso “quota energia elettrica”. Anche nel caso in cui non si dovesse indicare la causale, la compagnia valuterà il pagamento come somma versata alla fornitura elettrica, escludendo il canone. In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate andrà ad effettuare dei controlli per valutare il perché l’utente abbia deciso di non pagare la quota prevista di canone e se effettivamente sia nel giusto. Nel caso in cui, invece, sia stata pagata una quota di canone che non andava pagata, l’utente può richiederne il rimborso con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, evidenziato attraverso un’apposita circolare, il 2 agosto del 2016.

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