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Misure AEEG per eventi sismici del 24 agosto 2016

da Energit | 30 Aprile 2017

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A seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale il 24 agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, Energit ha recepito le disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui alle Delibere 810/2016R/com e 252/2017/R/com che prevedono la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas emesse o da emettere per i Comuni colpiti dal sisma e l’adozione delle agevolazioni in favore delle forniture site nei Comuni terremotati, come individuati dalla delibera 252/2017/R/com.
L’Autorità ha infatti stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici, per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema (l’azzeramento, applicabile solo sulle componenti regolate, per il cliente tipo[1] sulla spesa media annua vale una riduzione di circa 200 euro sia per la bolletta elettrica che per quella gas). Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Per tutte le forniture Energit (energia elettrica e gas naturale) verranno poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture, nei termini e nelle modalità previste dalla deliberazione 252/2017/R/com dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il provvedimento, che attua quanto previsto dal decreto legge 189/16, con interventi simili a quelli già previsti in occasione di altri eventi sismici degli anni scorsi, è stato adottato al termine di un processo di consultazione pubblica e di interlocuzione interistituzionale con le autorità competenti.

I dettagli del provvedimento sono sintetizzati al seguente documento pubblicato dall’AEEG

 Presentazione “Delibera AEEG n. 252/2017/R/com

Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma (vedi Allegato1, Allegato 2 e Allegato 2-bis al decreto legge n. 189/2016) e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas o con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica. Oltre a queste tipologie di utenza, le agevolazioni potranno anche essere erogate su richiesta per:

  • utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi;
  • utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto[2];
  • per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP).

Per i clienti Energit, la richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita domanda (modulistica disponibile su richiesta al Servizio Clienti Energit al numero verde 800.19.22.22) con documentazione prodotta dal Cliente che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Per le utenza interessate, Energit, sospesa la fatturazione, provvederà alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta , entro il 31 dicembre 2017 per i clienti il cui periodo di sospensione (determinato in 6 mesi dai provvedimenti legislativi) termini entro il 30 aprile 2017, o entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione per gli altri clienti. La rateizzazione sarà comunque applicata anche sui casi di sola sospensione dei termini di pagamento, in continuità di fatturazione; in quest’ultimo caso Energit provvederà all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che terrà conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale (potendo provvedere, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale). La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.

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[1] La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.
[2] Come specificato dalla legge di conversione del decreto legge 189/16

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