Installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili è una scelta sempre più diffusa tra famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. Il fotovoltaico, in particolare, è diventato uno degli strumenti principali per ridurre il peso della bolletta, aumentare l’autoconsumo e contribuire alla transizione energetica.
Accanto agli aspetti tecnici ed economici, però, esiste un tema che non va sottovalutato: quello dei permessi. Prima di realizzare un impianto, infatti, bisogna capire quale procedura amministrativa sia necessaria. In alcuni casi l’intervento rientra in edilizia libera, in altri serve la PAS, in altri ancora è richiesta l’autorizzazione unica.
Ma quando è obbligatoria la PAS? E cosa cambia rispetto agli altri procedimenti autorizzativi? Vediamolo in modo chiaro.
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Che cos’è la PAS
La PAS è la sigla di procedura abilitativa semplificata. Si tratta di un titolo abilitativo previsto per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di determinati impianti da fonti rinnovabili, quando l’intervento non è così semplice da rientrare nell’attività libera, ma non presenta dimensioni o impatti tali da richiedere l’autorizzazione unica.
In altre parole, la PAS è una via intermedia. Serve a semplificare l’iter per gli impianti rinnovabili, mantenendo comunque un controllo da parte dell’amministrazione competente.
La procedura è nata nel quadro del D.Lgs. 28/2011 ed è stata poi riordinata dal D.Lgs. 190/2024, il cosiddetto Testo Unico Rinnovabili, che ha riorganizzato la disciplina amministrativa per la costruzione e l’esercizio degli impianti FER. Nel quadro attuale, la PAS è disciplinata dall’articolo 8 del decreto e riguarda gli interventi indicati nell’Allegato B.
Il principio di base è semplice: chi vuole realizzare un impianto soggetto a PAS presenta il progetto al Comune competente, con la documentazione richiesta, prima dell’avvio dei lavori. Se entro i termini previsti non arriva un provvedimento espresso di diniego, il titolo si perfeziona secondo le modalità previste dalla normativa.
Quando è obbligatoria la PAS
La PAS è obbligatoria quando l’intervento rientra tra quelli per cui la legge prevede questa procedura e non può essere eseguito in attività libera. È il caso, per esempio, di molti impianti fotovoltaici di dimensioni intermedie, di alcuni impianti in aree idonee, di specifiche installazioni con moduli fotovoltaici su edifici o aree già antropizzate, e di interventi di modifica o potenziamento di impianti esistenti.
La regola non dipende da un solo fattore. Non basta guardare la potenza dell’impianto: bisogna valutare anche dove viene installato, se l’area è vincolata, se l’impianto è su edificio o a terra, se riguarda nuove opere, se comporta connessioni alla rete, se interessa più Comuni o se richiede altri atti di assenso.
Per questo la domanda corretta non è solo “quanti kW installo?”, ma anche “dove lo installo?” e “che tipo di intervento sto realizzando?”. La stessa potenza può avere un iter diverso a seconda del territorio, della destinazione urbanistica dell’area, della presenza di vincoli e della classificazione dell’intervento.
Nel caso del fotovoltaico, la PAS può riguardare, ad esempio, impianti sotto determinate soglie di potenza collocati in aree idonee, impianti installati in sostituzione di coperture in amianto, alcuni impianti flottanti, impianti di potenza contenuta non rientranti nell’attività libera e interventi su impianti esistenti che non superano determinati limiti di modifica.
PAS, edilizia libera e autorizzazione unica: le differenze
Per capire quando la PAS è obbligatoria, bisogna distinguere i tre regimi principali previsti per gli impianti rinnovabili.
L’edilizia libera riguarda gli interventi più semplici, che possono essere realizzati senza un titolo autorizzativo complesso, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge e le eventuali regole su vincoli, sicurezza, paesaggio e urbanistica. È il regime più rapido, ma non significa assenza totale di verifiche: in presenza di vincoli o condizioni particolari, possono comunque essere necessari specifici atti di assenso.
La procedura abilitativa semplificata si applica agli interventi che hanno un impatto maggiore rispetto all’attività libera, ma che restano entro i limiti indicati dalla normativa. Il soggetto proponente deve presentare la documentazione al Comune, attendere i termini previsti e rispettare eventuali prescrizioni.
L’autorizzazione unica, invece, riguarda gli impianti più grandi o con impatto più rilevante. È un provvedimento più articolato, che può coinvolgere Regione, Provincia, Ministero o altri enti competenti, e ricomprende in un unico procedimento i diversi atti necessari.
Questa distinzione è centrale anche per i permessi: un piccolo impianto su tetto può seguire un percorso molto semplice, mentre un grande impianto a terra o un progetto in area complessa può richiedere un procedimento più strutturato.
PAS e fotovoltaico: i casi più frequenti
Il tema della PAS interessa soprattutto il fotovoltaico, perché è la tecnologia rinnovabile più diffusa tra abitazioni, aziende, capannoni, aree produttive e terreni.
Gli impianti su edificio, quando rispettano determinati limiti e non incidono in modo significativo sul contesto, possono spesso rientrare in regimi semplificati. Tuttavia, quando aumentano potenza, dimensioni, superficie occupata o complessità delle opere, può diventare necessario ricorrere alla PAS.
Diverso è il caso degli impianti a terra. Qui la valutazione è più delicata, perché l’impianto occupa suolo e può incidere sul paesaggio, sull’uso agricolo dell’area, sulle infrastrutture di connessione e sugli strumenti urbanistici. La PAS può essere ammessa in specifiche condizioni, ad esempio quando l’intervento si trova in aree idonee o in contesti già destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali, cave o discariche ripristinate, sempre nel rispetto delle soglie e delle regole applicabili.
Anche il fotovoltaico collegato a sistemi di accumulo richiede attenzione. I dispositivi di accumulo possono migliorare l’autoconsumo, perché permettono di conservare l’energia prodotta durante il giorno e utilizzarla nelle ore serali o nei momenti di maggiore bisogno. Dal punto di vista autorizzativo, però, l’accumulo va considerato all’interno del progetto complessivo, soprattutto se comporta nuove opere, spazi dedicati o modifiche all’impianto esistente.
Chi presenta la PAS e a quale Comune
La PAS viene presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ha la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto. Questo aspetto è fondamentale: se il proponente non può dimostrare la disponibilità dell’area o dell’edificio, il ricorso alla PAS può essere precluso.
La procedura si presenta al Comune competente. Quando l’impianto interessa più territori comunali, la competenza viene individuata secondo le regole previste dalla normativa, tenendo conto della porzione prevalente dell’intervento e del coinvolgimento degli altri enti interessati.
Il ruolo dei Comuni resta quindi centrale. Sono loro, nella maggior parte dei casi soggetti a PAS, a ricevere la documentazione, verificare la completezza dell’istanza, acquisire eventuali atti di assenso di competenza, convocare la conferenza di servizi se necessario e comunicare eventuali motivi ostativi.
In prospettiva, il sistema dovrebbe essere sempre più coordinato attraverso piattaforme dedicate come il SUER, lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili. Tuttavia, nelle more della piena operatività dei sistemi nazionali, molte amministrazioni continuano a utilizzare portali e modalità digitali già disponibili a livello locale.
Quale documentazione serve per la PAS
La documentazione per la PAS è uno degli aspetti più importanti dell’intera procedura. Un progetto incompleto può rallentare l’iter, generare richieste di integrazione o portare a un provvedimento negativo.
In linea generale, la documentazione deve consentire al Comune di verificare che l’intervento rientri effettivamente nella PAS, che sia compatibile con gli strumenti urbanistici, che rispetti le norme tecniche e che siano presenti gli atti necessari per la realizzazione dell’impianto.
Di solito sono richiesti relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, elaborati progettuali, dichiarazione sulla disponibilità delle superfici, documenti urbanistici, planimetrie, descrizione dell’impianto, indicazione della potenza, schema delle opere, eventuali atti di assenso già acquisiti, documentazione sulla connessione e ogni ulteriore allegato richiesto dal Comune o dalla normativa regionale.
Tra i documenti più rilevanti rientrano anche gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica. Ogni impianto, infatti, non deve essere valutato solo come opera fisica, ma anche come sistema che produce energia e la immette, in tutto o in parte, nella rete. La soluzione di connessione rilasciata dal gestore è quindi un elemento essenziale per definire opere connesse e infrastrutture necessarie.
PAS e SCIA: sono la stessa cosa?
Molti utenti cercano informazioni sulla PAS associandola alla SCIA, perché in diversi portali comunali o sportelli telematici si trovano diciture come “SCIA/PAS” o “procedura abilitativa semplificata”. In realtà, i due strumenti non vanno confusi.
La SCIA è una segnalazione certificata di inizio attività utilizzata in diversi ambiti amministrativi ed edilizi. La PAS, invece, è una procedura specifica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, con una propria disciplina di settore. Possono avere elementi comuni, come la dichiarazione asseverata di un tecnico e la presentazione preventiva della documentazione, ma non sono la stessa cosa.
Per questo, quando si parla di impianti rinnovabili, conviene sempre verificare la modulistica corretta e il procedimento previsto dal Comune. I modelli PAS possono variare in base al territorio e agli aggiornamenti normativi, anche se l’obiettivo del Testo Unico è proprio quello di rendere il sistema più uniforme.
Cosa succede dopo la presentazione
Uno degli elementi più rilevanti della PAS è il termine dei 30 giorni. Il progetto va presentato prima dell’inizio dei lavori e, se entro il termine previsto il Comune non comunica un diniego motivato, il titolo può perfezionarsi secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
Attenzione però: i tempi possono cambiare se servono integrazioni documentali o atti di assenso di altre amministrazioni. Se, ad esempio, l’intervento coinvolge aspetti paesaggistici, ambientali, culturali, sanitari o infrastrutturali, il Comune può dover acquisire pareri o convocare una conferenza di servizi.
In questi casi, il procedimento non va letto come un semplice silenzio automatico. Bisogna verificare se tutti gli atti necessari sono stati allegati, se sono richiesti pareri esterni, se l’area è vincolata e se la normativa regionale prevede ulteriori passaggi.
Quando il titolo si perfeziona positivamente, può essere prevista la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale regionale. Questa fase rende il titolo opponibile ai terzi e fa decorrere i termini di impugnazione.
Oneri istruttori e costi della procedura
La PAS può comportare il pagamento di oneri istruttori a favore dell’amministrazione competente. L’importo dipende dalle regole applicabili, dalla Regione, dal Comune e dalla tipologia di intervento.
Gli oneri non vanno confusi con il costo dell’impianto o con le spese di connessione. Sono somme dovute per l’attività amministrativa di istruttoria e gestione della pratica. A queste possono aggiungersi costi tecnici per progettazione, asseverazioni, relazioni specialistiche, pratiche di connessione e, nei casi più complessi, studi ambientali o paesaggistici.
Per questo motivo, quando si valuta un impianto fotovoltaico o un progetto FER, è importante considerare non solo il prezzo dei moduli, dell’inverter e dell’eventuale accumulo, ma anche l’intero percorso amministrativo e tecnico.
Una valutazione preliminare corretta permette di evitare errori, ritardi e costi non previsti.
Aree idonee e territorio: perché sono importanti
La disciplina delle aree idonee ha un ruolo centrale nella normativa sul fotovoltaico. Il concetto è stato introdotto e sviluppato anche dal D.Lgs. 199/2021, con l’obiettivo di individuare zone in cui la realizzazione di impianti rinnovabili possa essere facilitata.
Le aree idonee non significano “assenza di regole”, ma indicano contesti in cui il legislatore ritiene più compatibile lo sviluppo degli impianti FER. Possono comprendere, ad esempio, aree industriali, artigianali, commerciali, cave, discariche, zone già compromesse o altri spazi individuati dalla normativa.
Il rapporto con il territorio è quindi decisivo. Un impianto progettato su un capannone, in un’area produttiva o su una copertura esistente presenta caratteristiche diverse rispetto a un impianto su terreno agricolo o in prossimità di aree vincolate. La PAS diventa obbligatoria o meno proprio in base a questa combinazione tra potenza, localizzazione, destinazione dell’area e tipo di intervento.
Cumulabilità normativa: attenzione al frazionamento degli impianti
Un altro tema da considerare è la cumulabilità normativa. Quando si realizzano più interventi collegati tra loro, non sempre è possibile considerarli separatamente per rientrare in soglie più basse o in procedure più semplici.
La normativa mira a evitare il cosiddetto frazionamento artificioso, cioè la divisione di un progetto unitario in più pratiche distinte con l’obiettivo di aggirare limiti dimensionali o autorizzativi. Se più impianti riguardano la stessa area, lo stesso soggetto o un progetto sostanzialmente unitario, l’amministrazione può valutarli nel loro insieme.
Questo aspetto è molto importante per impianti aziendali, comunità energetiche, impianti su aree industriali o progetti distribuiti su più superfici vicine. Una pianificazione corretta, fin dall’inizio, aiuta a scegliere il procedimento giusto e a ridurre il rischio di contestazioni.
Quando la PAS non basta
La PAS non può essere utilizzata in ogni situazione. Non è sufficiente quando l’intervento supera le soglie previste, quando manca la compatibilità urbanistica, quando non c’è disponibilità delle superfici, quando sono presenti impatti rilevanti o quando la normativa richiede l’autorizzazione unica.
In questi casi, tentare di utilizzare una procedura semplificata può generare problemi: blocco dei lavori, richiesta di integrazioni, diniego, sanzioni o necessità di ripresentare la pratica con un procedimento diverso.
La scelta del regime autorizzativo deve quindi avvenire prima della progettazione definitiva. È una fase tecnica, ma anche strategica, perché incide sui tempi di realizzazione, sul budget, sulla connessione alla rete e sulla possibilità di programmare correttamente l’investimento.
PAS e impianti per aziende
Per le imprese, la PAS può essere particolarmente rilevante. Capannoni, depositi, stabilimenti, aree industriali e strutture commerciali possono ospitare impianti fotovoltaici pensati per coprire una parte significativa dei consumi elettrici.
In ambito aziendale, il fotovoltaico non è solo una scelta ambientale. È anche uno strumento di competitività. Produrre energia da fonte solare consente di ridurre la dipendenza dai prezzi di mercato, aumentare la prevedibilità dei costi e migliorare il profilo energetico dell’impresa.
Tuttavia, proprio perché gli impianti aziendali possono avere potenze più elevate rispetto a quelli domestici, il tema autorizzativo diventa più delicato. Prima di installare l’impianto è necessario valutare coperture disponibili, potenza richiesta, compatibilità della cabina, connessione alla rete, eventuale accumulo, destinazione urbanistica dell’area e procedura amministrativa corretta.
La PAS può essere una soluzione efficace quando l’intervento rientra nei limiti previsti. Ma deve essere gestita con precisione.
PAS e impianti domestici
Nel caso delle abitazioni, molti impianti fotovoltaici su tetto possono rientrare in regimi semplificati o in edilizia libera, soprattutto quando l’intervento non altera volumi, sagome o vincoli. Tuttavia, anche in ambito domestico possono esserci situazioni che richiedono maggiore attenzione.
Pensiamo a immobili vincolati, centri storici, aree paesaggistiche, edifici condominiali, impianti con accumulo, potenziamenti importanti o interventi che coinvolgono opere esterne. In questi casi, prima di iniziare i lavori è sempre opportuno verificare se serva una comunicazione, una PAS o un diverso titolo.
La semplificazione non deve essere confusa con l’improvvisazione. Un impianto ben progettato parte sempre da tre verifiche: fabbisogno energetico, fattibilità tecnica e corretto inquadramento autorizzativo.
Perché affidarsi a professionisti qualificati
La PAS è una procedura semplificata, ma non banale. Richiede competenze tecniche, urbanistiche, energetiche e amministrative. Una relazione asseverata non è un semplice modulo: è un documento con cui un professionista dichiara la conformità dell’intervento alle norme applicabili.
Per questo è importante affidarsi a tecnici e operatori qualificati, capaci di verificare il contesto, dimensionare correttamente l’impianto, predisporre gli elaborati, gestire la pratica di connessione e coordinare il rapporto con il Comune.
Il rischio, altrimenti, è quello di scoprire troppo tardi che l’impianto non rientra nella procedura scelta, che manca un atto di assenso, che l’area non è compatibile o che la documentazione non è sufficiente.
Il quadro normativo è in evoluzione e l’obiettivo delle semplificazioni è chiaro: accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili, ridurre la burocrazia e rendere più accessibili gli investimenti energetici. Allo stesso tempo, restano fondamentali la tutela del territorio, la sicurezza degli impianti e il corretto coordinamento con la rete elettrica.
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