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Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: quale IVA si applica?

da Redazione | 09 Giugno 2020

Il tema delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ha acquistato negli ultimi anni un interesse sempre maggiore, incentivando ad effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici in base alle detrazioni disponibili.

In realtà gli interventi ammessi e le aliquote applicate sono stati modificati di frequente in base ai nuovi provvedimenti normativi, con i quali, infatti, variano anche la tipologia delle detrazioni fiscali e il valore dell’IVA applicata sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

La Legge di Bilancio 2020 ha riconfermato l’erogazione dell’Ecobonus per la durata dell’intero anno, fino al 31 Dicembre sarà dunque possibile usufruire dei benefici fiscali entrati in vigore dal 1° gennaio 2020.

Prima di conoscere le novità introdotte dalla nuova Manovra Finanziaria, apriamo una parentesi per capire in che cosa consiste l’Ecobonus, cosa prevede e a chi esso è rivolto.

Ecobonus risparmio energetico: cosa è e come funziona

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per interventi in grado di aumentare l’efficienza energetica degli edifici, pertanto viene erogata sotto forma di detrazioni dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (imposta sul reddito di società) su spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici o per il miglioramento termico degli stessi.

Oltre a prevedere sgravi fiscali per interventi di coibentazione, installazione e sostituzione di pavimenti, finestre e infissi, l’Ecobonus viene riconosciuto anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e impianti a biomassa.

Le agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus si estendono anche alle spese effettuate tra il 1°gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2019 per la messa in opera di interventi che garantiscano un efficientamento degli impianti, come l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

A questi lavori sono stati aggiunti, negli anni 2018 e 2019, quelli di messa in opera di microgeneratori, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi e l’installazione di generatori di aria calda a condensazione.

Sempre nel 2019, con il Decreto Crescita, si era fatto strada il tentativo di offrire uno sconto immediato in fattura o di cedere il credito fiscale ma questa possibilità è stata poi rimodulata alla fine dell’anno.

Nel 2020 resta in vigore la cessione del credito a favore di contribuenti privati che abbiano avuto rapporti con fornitori, lo sconto in fattura invece è applicato solo in caso di ristrutturazioni importanti il cui valore di spesa superi i 200.000€.

Ecobonus 2020: cosa cambia e a chi si rivolge

L’Ecobonus viene confermato dalla Legge di Bilancio 2020 ed è ancora inteso come detrazione fiscale a beneficio di tutti i contribuenti che intervengano sul proprio immobile con lavori di ristrutturazione finalizzati ad una riqualificazione energetica.

Questo sconto fiscale, rivolto a tutti coloro che sostengono le spese di ristrutturazione, viene erogato e suddiviso tra tutti i soggetti coinvolti nei lavori in misura variabile a seconda della tipologia di intervento effettuato.

Ecco quali aliquote sono previste dalle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico in base ai lavori e chi sono i beneficiari.

Detrazioni fiscali 2020: aliquote e soggetti beneficiari

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico possono oscillare in base al lavoro da effettuare, prevedendo una riduzione delle imposte attraverso 10 rate annuali dello stesso importo.

Le aliquote previste sulle spese sostenute variano da un 50% ad un 65% per i singoli edifici ma possono arrivare anche al 75% per gli interventi sui condomini.

Questi sgravi fiscali sono rivolti nello specifico a coloro che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi, in particolare a:

  • Persone fisiche (titolari dell’immobile o di un reale diritto sull’immobile, condomini, familiari conviventi o more uxorio, ma anche tutti coloro che abbiano un diritto di usufrutto dell’immobile).
  • Società di persone e capitali.
  • Enti con finalità sociali.
  • Associazioni di professionisti.

Le detrazioni fiscali al 50% sono applicate in caso di:

  • Interventi di sostituzione di impianti a caldaia con sistemi di riscaldamento a biomassa o caldaie a condensazione purché di elevata efficienza energetica, in classe A.
  • Sostituzione di finestre e infissi.
  • Messa in opera di schermature solari (tende da sole e da interni ma anche zanzariere dotate di apposita schermatura).

Le aliquote al 65% si applicano invece su interventi di:

  • Installazione di pompe di calore ad elevata efficienza energetica.
  • Coibentazione termica su pareti interne ed esterne dell’edificio oppure su soffitto, pavimenti e tetto.
  • Installazione di pannelli solari adibiti alla produzione di acqua calda sanitaria.
  • Messa in opera di dispositivi elettronici per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzazione domestica (impianti domotici).
  • Messa in opera di impianti ibridi che comprendano pompa di calore e caldaia a condensazione.
  • Installazione di impianti di riscaldamento a condensazione e microgeneratori.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico possono prevedere anche aliquote più vantaggiose per interventi di riqualificazione energetica condominiale, in particolare esse ammontano al:

  • 70% per spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2021 su parti comuni di edifici condominiali, a patto che gli interventi riguardino anche l’esterno dell’immobile con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
  • 75% in caso di lavori effettuati nello stesso periodo su parti comuni, purché gli stessi garantiscano un miglioramento degli indici di prestazione energetica dell’edificio, sia estiva che invernale.
  • 80% delle spese sostenute per i lavori finalizzati alla riqualificazione energetica di zone sismiche, dunque che riguardino i comuni esposti ad un rischio di sismicità alto, medio-alto e medio-basso, purché si garantisca un abbassamento del livello di rischio.
  • 85% sulle spese sostenute per interventi effettuati nelle zone definite di rischio sismico che comportino un abbassamento dei fattori di rischio di almeno due classi.

Queste detrazioni possono essere ridotte al 65% anche nel caso di lavori condominiali per interventi effettuati tra il 06/06/2013 e il 31/12/2020 su singole unità abitative che compongono il condominio o su parti comuni di edifici condominiali.

Anche i limiti di spesa concessi dall’Ecobonus 2020 oscillano notevolmente, da valori intorno ai 30.000€ per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione, ai 60.000€ per lavori di installazione di pannelli solari, fino a 100.000€ per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile.

Per i lavori effettuati su edifici condominiali il limite di spesa è 40.000€ per ogni immobile di cui è composto il condominio fino ad aumentare a 136.000€ (valore sempre da moltiplicare per il numero di immobili dell’edificio) in caso di detrazioni pari all’85%.

Agevolazioni per il risparmio energetico: certificazione e documentazione

Per ottenere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico è obbligatorio seguire alcune fondamentali formalità ed essere in possesso della certificazione richiesta.

Entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori effettuati è necessario inviare comunicazione all’ENEA attraverso apposito portale, allo stesso tempo sarà indispensabile conservare il resto della documentazione necessaria che dovrà essere prodotta esclusivamente da tecnici abilitati iscritti a ordini e collegi professionali.

In particolare, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, è indispensabile essere in possesso della specifica certificazione che si compone di:

  • Asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti che l’intervento effettuato sia rispondente ai requisiti richiesti.

Tale documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori, mentre in caso di autocostruzione dei pannelli solari è indispensabile fornire l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione apposito.

In caso di più interventi effettuati in uno stesso edificio è possibile produrre una documentazione unica che possa fornire in modo congiunto tutti i dati richiesti.

Per lavori di sostituzione di finestre e infissi o per la posa in opera di caldaie a condensazione con potenza inferiore ai 100 kW, per installazioni di pompe di calore con potenza inferiore ai 100 KW e sistemi domotici è possibile sostituire l’asseverazione con la certificazione fornita dai produttori.

  • Attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio, che dovrà essere redatto esclusivamente da un tecnico esterno in seguito alla realizzazione dei lavori che certifichi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
  • Scheda informativa degli interventi effettuati in cui dovranno essere indicati i dati del contribuente che ha sostenuto le spese e quelli relativi all’immobile, specificando anche la tipologia di lavori eseguiti, i costi sostenuti per portarli a termine e il risparmio energetico ottenuto.

Tutta la documentazione prodotta, dall’asseverazione alla scheda informativa, dovrà essere conservata per essere presentata in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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