Nel contesto delle costruzioni, sorgono spesso dubbi riguardo a chi sia responsabile del pagamento delle spese legate all’energia elettrica utilizzata sul cantiere.
Poiché ogni cantiere ha bisogno di fornitura elettrica, viene installato il contatore di cantiere, la cui responsabilità di pagamento, generalmente affidata all’impresa edile o al committente, è stabilita dal relativo contratto di costruzione. Può tuttavia capitare che, al termine del cantiere, i nuovi appartamenti appena costruiti ricevano temporaneamente l’energia da tale contatore, in attesa di essere successivamente allacciati ad un proprio contatore. Ecco allora che, in tale situazione, sorge la domanda: chi paga la corrente in un cantiere?
In questo articolo ci soffermeremo su tutto ciò che concerne la corrente di cantiere: quanta potenza è necessaria, quali sono i costi e chi paga nel caso in cui alcuni appartamenti nuovi siano temporaneamente allacciati al contatore di cantiere.
Indice dei contenuti
Corrente di cantiere: cosa è e quanta potenza è necessaria?
Cominciamo con alcune informazioni di base: cosa è la corrente di cantiere e quanta potenza installata è necessaria?
La corrente di cantiere è l’approvvigionamento temporaneo di energia elettrica, rivolta in particolare alle necessità di un cantiere. Una delle caratteristiche dell’allaccio temporaneo ad uso cantiere è dunque la sua durata limitata e, generalmente, inferiore ai 3 anni. Nella maggioranza dei casi, è tuttavia possibile richiedere una proroga del contratto nel caso in cui la costruzione non sia conclusa entro il periodo prestabilito.
Per quanto concerne invece la potenza, generalmente nel caso di cantieri di piccole o medie dimensioni non è necessario superare i 30 kW, fornita da un unico contatore di cantiere. Nel caso di un cantiere piccolo, in cui si intenda semplicemente ristrutturare un’abitazione, 3 kW potrebbero essere sufficienti, mentre nel caso di un cantiere medio-piccolo, in cui si intenda costruire ex novo un’abitazione si potrebbe arrivare a circa 6 kW. In generale, anche nel caso di un cantiere di medie dimensioni, è probabile che si resti ben al di sotto dei 30 kW.
Infine, nel caso invece di cantieri di dimensioni maggiori, la potenza supererà probabilmente i 30 kW e sarà necessario installare più di un quadro di distribuzione.
Corrente di cantiere: quali sono i costi?
Come è facile immaginare, i costi di un allaccio temporaneo per la corrente di cantiere variano a seconda di diversi fattori, quali:
- la potenza richiesta;
- il fornitore a cui ci si rivolge;
- il periodo di tempo.
Per informazioni più precise e dettagliate potete rivolgervi direttamente all’azienda con la quale desiderate stipulare il contratto di fornitura temporanea. Ad esempio, potete chiamare il numero verde Energit, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30: 800.192.222.
Corrente di cantiere: chi paga?
Concentriamoci ora finalmente sulla domanda principale: chi paga la corrente di cantiere?
Durante il cantiere, come abbiamo già accennato, questa responsabilità è stabilita nel contratto di appalto o di costruzione. Quando il committente è il proprietario del sito in cui viene effettuata la costruzione, è ragionevole aspettarsi che egli si assuma il costo dell’energia elettrica necessaria. In altre circostanze, invece, l’onere finanziario della corrente di cantiere può essere trasferito all’appaltatore o all’impresa edile che sta eseguendo i lavori. Ancora una volta: ciò dipende dal contratto che è stato stipulato e dalle eventuali clausole.
Ma cosa succede nel caso menzionato in introduzione, in cui i nuovi appartamenti siano momentaneamente allacciati alla corrente di cantiere? Chi paga?
Generalmente, in questi casi il pagamento della corrente viene anticipato dal costruttore, e, in un secondo momento, rimborsato dagli inquilini che usufruiscono della corrente.
Corrente di cantiere: la normativa
Per concludere, spendiamo qualche parola riguardo alla normativa relativa all’impianto elettrico in un cantiere. Infatti, nel caso in cui si dovessero avere ulteriori dubbi sulla questione, potrebbe essere utile leggere direttamente la normativa, ovvero la CEI 64-8 parte 7.