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Qual è la classe energetica minima per gli edifici di nuova costruzione?

nuovi requisiti minimi

da Redazione | 13 Aprile 2021

Con il Decreto Legislativo 10/06/2020 n. 48, che attua la direttiva UE 2018/844, sono entrati in vigore nuovi requisiti a cui attenersi per valutare la classe energetica minima per gli edifici di nuova costruzione.

Il decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, considerando le condizioni locali e climatiche esterne, l’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste e ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività. Le modifiche contenute interessano anche l’attività dei certificatori, cioè gli esperti cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, e i regolamenti edilizi dei comuni che dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti.

Vediamo nel dettaglio quali sono questi requisiti e qual è la classe energetica minima per gli edifici di nuova costruzione.

Gli obiettivi del decreto sull’efficienza energetica

La norma punta sulla domotica, sulla sicurezza antincendio e antisismica e sulle tecnologie intelligenti per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.

L’obiettivo è accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti. Il decreto, inoltre, prevede che nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima sia inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. L’intento è anche che la trasformazione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero sia conveniente ed efficace in termini di costi.

Efficienza energetica: nuovi requisiti minimi

In caso di sostituzione del generatore di calore, il decreto stabilisce che l’edificio debba essere dotato di dispositivi capaci di controllare la temperatura di ogni vano separatamente (o di una zona riscaldata o rinfrescata).

Se si installano o si sostituiscono sistemi tecnici per l’edilizia, ciò che i requisiti minimi devono considerare sono:

  • Il rendimento energetico globale;
  • la corretta installazione;
  • il corretto dimensionamento;
  • i sistemi di regolazione e controllo eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti.

I requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati, secondo quanto previsto dal decreto, devono rispettare i parametri: del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, dei rischi legati all’attività sismica e della sicurezza in caso di incendi. È per questo che è stato introdotto il “livello di prontezza” dell’edificio all’uso di tecnologie smart, che si somma agli indicatori per la misurazione della prestazione energetica degli edifici.

Colonnine di ricarica per auto elettriche

Negli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, dotati di più di 10 posti auto, è previsto che sia installato un punto di ricarica e sia predisposta l’installazione per le colonnine di ricarica ogni 5 posti auto. La diffusione delle colonnine deve essere proporzionata alle esigenze e alle condizioni della zona e tenere conto degli eventuali iter autorizzativi da semplificare.

Negli edifici residenziali, invece, ogni posto auto dei parcheggi interni o adiacenti deve essere predisposto all’installazione delle colonnine di ricarica.

Gli edifici esclusi

Sono esclusi gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel caso in cui l’adeguamento ai nuovi obblighi comporti alterazioni sostanziali e non compatibili con il vincolo cui sono sottoposti.

Sono altresì esenti gli edifici in cui non è prevista l’installazione di sistemi di climatizzazione: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali. In queste tipologie di immobili dovranno comunque essere installate le colonnine di ricarica per auto elettriche.

Si aggiungono a questa lista anche le piccole e medie imprese, gli edifici che hanno presentato domanda di permesso di costruire entro il 10 marzo 2021, le zone in cui la stabilità della rete locale possa essere messa a rischio dalle infrastrutture di canalizzazione necessarie. Nessun obbligo neanche nel caso in cui il costo dell’installazione sia superiore al 7% del costo della ristrutturazione dell’edificio.

Calcolo delle prestazioni energetiche: cos’è l’APE?

La classe energetica aiuta a stabilire se l’immobile ha buone prestazioni dal punto di vista di efficienza energetica. Il decreto ha introdotto degli aggiornamenti per la metodologia di calcolo e per i requisiti e criteri di accreditamento degli esperti che si occupano del calcolo delle prestazioni energetiche, ovvero dei certificatori, in genere architetti, geometri o ingegneri. Questi requisiti sono dettati dal Dpr 75 del 2013 che ha stabilito i titoli di studio e i corsi da seguire per ottenere l’abilitazione a redigere l’Attestato di prestazione energetica (APE).

L’APE è un documento ufficiale che sintetizza, mediante una scala da A4 (alto risparmio) a G (che identifica gli edifici meno efficienti), le prestazioni energetiche degli edifici, delle abitazioni o degli appartamenti ed è obbligatorio per la vendita o l’affitto di un bene immobile. La targa energetica viene usata alla stesso modo anche per gli elettrodomestici.

In genere, un APE ha una validità di 10 anni. Dovrà essere aggiornato nel caso in cui vengono effettuati lavori di riqualificazione o ristrutturazione, come ad esempio la sostituzione della caldaia o della pavimentazione.

Da non confondere l’Attestato di Prestazione Energetica con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), che viene redatto da uno dei tecnici coinvolti nella costruzione o nella ristrutturazione dell’immobile e ipotizza una probabile classe energetica, senza di fatto assegnarne una.

Secondo le nuove norme occorrerà effettuare 2 calcoli:

  1. Calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento (cioè un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso).
  2. Calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento.

Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di requisiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.

L’attribuzione della classe energetica minima edifici nuova costruzione viene determinata dall’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, che corrisponde all’energia totale consumata dall’edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.

L’unità di misura per questo indice è il kWh/m2 anno: kWh al metro quadro necessario per riscaldare l’immobile d’inverno, raffrescarlo d’estate, produrre acqua calda, illuminarlo e ventilarlo per un anno. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge a livello europeo è l’EPgl, nren (Global Energy Performance).

La classe energetica e l’EPgl, nren insieme definiscono la targa energetica dell’edificio o dell’appartamento.

Moltiplicando l’EPgl per i metri quadri dell’appartamento si può ottenere il consumo ipotetico annuo.

Facciamo un esempio: un appartamento in classe G di circa 75 metri quadri, con caldaia a gas metano per riscaldare gli ambienti e l’acqua, conterrà nel suo APE 1102 metri cubi di gas per quanto riguarda i consumi annui di combustibile. Quindi, se il costo medio del gas è di 0,90 € per metri cubi di gas, l’appartamento dovrebbe costare circa 990 euro l’anno per il riscaldamento e l’acqua calda.

Ovviamente, i consumi variano da stagione a stagione e in base alla località.

Superbonus 110%

L’APE è necessario anche per ottenere il Superbonus 110%. Si deve conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della classe più alta, da dimostrare appunto mediante l’APE. Con la nuova agevolazione Superbonus che permette di ottenere detrazioni fiscali pari al 110% per efficientare condomini e appartamenti, è stato definito un nuovo tipo di certificazione energetica, il cosiddetto APE convenzionale, che si differenzia da un APE standard per questi motivi:

  • È legato unicamente alla pratica Superbonus 110 e non può essere utilizzato per altre finalità.
  • È di tutto l’edificio, inteso come somma degli APE di tutti gli appartamenti, a differenza di quello standard che è per un’unica unità immobiliare.
  • È della singola unità immobiliare nel caso di appartamento che rientra nella definizione di funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo.
  • Non deve essere presentato alla Regione, ma ha il solo scopo di valutare il salto delle due classi.
  • Viene fatto per certificare la situazione prima e dopo l’intervento migliorativo per valutare il salto delle due classi energetiche.

L’aumento delle due classi energetiche serve anche in caso di installazione di impianti fotovoltaici. Il bonus ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica e riguarda interventi di riqualificazione come:

  • L’isolamento termico.
  • La sostituzione degli impianti termici.
  • L’installazione di pompe di calore ad alta efficienza.

Ma cosa occorre per redigere l’attestato di prestazione?

Per redigere l’APE è necessario un sopralluogo presso l’immobile per valutarne:

  1. La qualità degli infissi.
  2. L’efficienza energetica legata ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
  3. Salubrità degli ambienti interni.
  4. Eventuali impianti di produzione di energia rinnovabile.

Dopo un’attenta valutazione, il certificatore compila l’apposito documento e rilascia la Targa Energetica, con la descrizione “energetica” dell’appartamento e consegna la copia alla Regione di competenza.

Classificazione degli edifici

Analizziamo adesso le tipologie di intervento e le categorie di edifici previste dal decreto requisiti minimi.

Gli edifici si classificano in base alla destinazione d’uso in:

  • Edifici adibiti a residenze assimilabili (ad esempio alberghi, caserme…).
  • Edifici adibiti a uffici.
  • Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura.
  • Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto(come cinema, teatri, musei, ristoranti, ecc.).
  • Edifici adibiti ad attività commerciali, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso, supermercati.
  • Edifici adibiti ad attività sportive.
  • Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.
  • Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Cosa si intende per “nuova costruzione”?

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto. Dunque, sono quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione e quelli sottoposti ad ampliamento.

Tipologie di intervento

Abbiamo prima parlato di ristrutturazioni importanti. Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

  1. Primo livello.
  2. Secondo livello.

Quelle di primo livello sono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

In questi casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa ai servizi interessati.

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello sono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

Gli interventi che interessano una superficie inferiore o uguale al 25%, invece, sono definiti di riqualificazione energetica e consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, inclusa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento.

Gli interventi edilizi approvati e avviati entro il 31 dicembre 2021, se vengono rispettati i termini per l’inizio e la conclusione dei lavori, rientrano nel campo di applicazione delle delibere per la prestazione energetica nell’edilizia e bonus, che erano in vigore al 30 giugno 2020. Quindi, continuano ad applicarsi i requisiti minimi previsti dalla delibera provinciale n. 362 e la delibera n 2021 del 2013.

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