Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, previste dalla ex legge 296 del 2006, includono tra gli interventi ammessi anche quelli per la posa in opera di schermature solari a protezione delle superfici vetrate.
Chiusure oscuranti e tende contribuiscono, infatti, in modo significativo al risparmio energetico, favorendo una riduzione dei consumi soprattutto nella stagione estiva, quando diventa necessario prevenire l’accumulo di calore all’interno dell’abitazione.
L’installazione e la messa in opera di schermature solari rappresenta una buona strategia per limitare l’uso dei condizionatori.
Negli edifici dotati di impianto di climatizzazione estiva gli utenti che attuano questa tipologia di interventi possono usufruire delle detrazioni fiscali o Ecobonus trasmettendo all’ENEA il calcolo del risparmio energetico conseguito.
Proprio per questo motivo, l’ENEA (Agenzia Nazionale di Efficienza Energetica) ha introdotto di recente alcune importanti novità per facilitare queste operazioni, pubblicando, inoltre un vademecum per riassumere le condizioni e i requisiti indispensabili per ottenere le detrazioni.
Ecco nel dettaglio quali sono le novità e le regole di accesso all’Ecobonus, dalle spese detraibili alle schermature solari ammesse, ai destinatari delle detrazioni.
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Ecobonus per le schermature solari: le novità
Tra le principali novità riguardanti le detrazioni fiscali per le schermature solari si inserisce la progettazione di un software per il calcolo del risparmio energetico in regime estivo favorito dalla messa in opera di tende e chiusure oscuranti.
Non sempre i normali software di progettazione in commercio consentono un computo esatto dell’energia risparmiata, ed è proprio questo il motivo per il quale è stato introdotto Shadowindows.
Questo software analizza, infatti, l’apporto di energia termica ai componenti vetrati proveniente dai raggi solari prendendo in particolare tre fattori:
- Fattori di riduzione per ombreggiatura derivanti da elementi esterni;
- area di captazione solare della superficie vetrata;
- irradianza solare media del periodo analizzato.
Si provvede poi al calcolo del fattore gtot ossia di trasmissione solare totale, utilizzando la UNI 14500, norma che offre un metodo semplificato per calcolare la trasmittanza totale di energia solare di un singolo dispositivo installato su superficie vetrata.
I tecnici Enea, considerando le schermature solari verticali, oblique e orizzontali, hanno sviluppato un algoritmo che consente di implementare la norma sopraccitata in funzione dei parametri analizzati nei singoli dispositivi installati.
Tramite apposita applicazione è possibile giungere molto rapidamente al calcolo del risparmio energetico.
Una volta ottenuta la differenza tra l’apporto di energia termica ottenuto in presenza e in assenza delle schermature solari, si divide per l’indice di efficienza energetica (EER) dell’impianto di climatizzazione (dato reperibile nelle istruzioni) e lo si moltiplica per il fattore di conversione dell’energia primaria che è possibile trovare nel decreto dei requisiti minimi.
Si ricava così l’energia primaria non rinnovabile risparmiata con l’installazione delle schermature solari su superficie vetrata.
Oltre all’introduzione di un nuovo software di calcolo del risparmio energetico, l’Ente ha riassunto le condizioni per poter ottenere l’ecobonus, ecco quali sono.
Detrazioni fiscali e schermature solari: spese detraibili e requisiti
Il vademecum introdotto da ENEA nel mese di Febbraio 2019 include una sintesi delle spese ammissibili e sistemi di schermatura ammessi. Le spese detraibili sono:
- Fornitura e messa in opera di sistemi di schermatura solare o chiusure tecniche oscuranti;
- smontaggio e dismissione di sistemi analoghi;
- opere accessorie;
- spese per prestazioni professionali volte alla realizzazione dell’intervento;
- spese per la documentazione tecnica necessaria.
La detrazione fiscale del 50% copre, in particolare, tutte le spese sostenute dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 per un massimo di 60.000 € ad unità immobiliare.
Nell’aggiornamento dell’Ente, con riferimento alle norme europee, risultano ammessi all’Ecobonus i seguenti sistemi di schermatura:
Tende esterne e tendoni
In questa categoria sono incluse:
- tende a braccio estensibile;
- a caduta con braccetto rotante;
- a caduta con braccetto a spinta;
- a caduta con guida e braccetti;
- tende a lucernaio;
- tende a pergolato;
- tende a capottina;
- zanzaziere;
- pergole e simili.
Il requisito fondamentale per ottenere gli incentivi su acquisto e installazione di tende e tendoni è rappresentato dalla stabilità della struttura, che non dovrà in alcun caso essere di tipo provvisorio o stagionale.
Le tende dovranno infatti essere installate in modo solidale con l’involucro edilizio a protezione di una superficie vetrata e non dovranno essere smontabili ma mobili.
Fondamentali anche i materiali, che dovranno disporre di marchio di Conformità Europea (CE) e rispettare i requisiti di efficienza energetica previsti dalle normative europee.
Sono escluse dai benefici previsti dalle detrazioni fiscali le schermature solari installate su pareti orientate a Nord.
Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne
In questa categoria si collocano invece:
- Tende esterne alla veneziana;
- persiane avvolgibili;
- persiane a battente;
- persiane a libro;
- persiane a soffietto;
- persiane a pannello scorrevole;
- scuri e scuroni.
Chiusure oscuranti e tende alla veneziana possono essere installate su vetrate o porte e finestre su pareti anche con orientamento a Nord e devono rispettare soprattutto il requisito della sicurezza, oltre ad essere di tipo tecnico e non puramente decorativo.
Anche le chiusure oscuranti dovranno possedere la marcatura CE e rispettare i requisiti di efficienza energetica richiesti dalle normative europee.
Per quanto riguarda l’immobile oggetto dell’intervento i requisiti per ottenere l’Ecobonus dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- essere in regola con il pagamento dei tributi;
Ecobonus schermature solari: a chi è rivolto e come ottenerlo
L’Ecobonus per l’acquisto e la messa in opera delle schermature solari è rivolto a tutti i contribuenti che sostengono spese di riqualificazione energetica aventi un reale diritto sulle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le agevolazioni previste per le schermature solari, a differenze di quelle applicate agli interventi di ristrutturazione edilizia, si rivolgono anche ai soggetti esercenti attività di impresa.
Le detrazioni ammesse dall’Ires, dunque, permettono di ottenere sgravi fiscali per la messa in opera di schermature solari su immobili destinati ad attività commerciali, come negozi o ristoranti.
I soggetti che hanno diritto alla detrazione includono dunque:
- Proprietari di immobili;
- locatari o comodatari purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi;
- familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- condomini per interventi su parti comuni condominiali;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Il beneficio è trasferibile in caso di cessione dell’edificio ed è trasmissibile eventualmente agli eredi che mantengano la proprietà dell’immobile in caso di decesso del proprietario.
Come ottenere la detrazione fiscale: i documenti
Per ottenere la detrazione è necessario essere in possesso della necessaria documentazione tecnica, che comprende:
- Fatture delle spese sostenute.
- Ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico bancario o postale, con indicazione del riferimento alla legge finanziaria 2017 nella causale, numero e data di fattura, dati del beneficiario della detrazione e del destinatario del versamento.
- Certificazione tecnica del fornitore del dispositivo installato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
- Scheda descrittiva dell’intervento realizzato da trasmettere online, tramite il sito dell’Ente, al massimo entro 90 giorni dalla fine dei lavori effettuati.
- Copia originale firmata della documentazione inviata all’ENEA;
- Ricevuta dell’invio della stessa all’ENEA o codice CPID.
Come riportato dall’Ente nel Vademecum ufficiale: “Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018.
Inoltre, è facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.”